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LA BREXIT ED I SERVIZI FINANZIARI

AD UN ANNO DALL'ACCORDO DI SEPARAZIONE TRA LONDRA E BRUXELLES


Cambia il ruolo delle banche e degli intermediari. Le garanzie per gli investitori


E’ passato più di un anno da quando il Regno Unito non è più membro dell'Unione Europea, dopo la ratifica dell'accordo di separazione del 30 gennaio 2020 tra Londra e Bruxelles. Com’è noto L'accordo aveva previsto un periodo di transizione - terminato il 31 dicembre 2020 - durante si sarebbe applicata la normativa europea, come se il Regno Unito fosse stato ancora parte dell'Unione Europea.

L'accordo prevedeva, inoltre, la garanzia della continuità della normativa relativa ai servizi finanziari, bancari e assicurativi. Il tutto il periodo l’Unione Europea ed il Regno Unito hanno negoziato i successivi rapporti bilaterali. L'Italia, in particolare, ha approvato il Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito dal Parlamento nella legge 20 maggio 2019, n. 41, contenente le misure per garantire la continuità di intermediari e mercati in caso di uscita no-deal del Regno Unito dall'Unione Europea. Oggi queste misure non sono più applicabili. Analoghe misure erano state adottate dalle Autorità di altri Stati e da altri soggetti per evitare i rischi connessi ad un'uscita " senza accordo" (no deal) del Regno Unito dall'Unione Europea.

Il 24 dicembre 2020, Unione Europea e Regno Unito, hanno concordato sul testo di un nuovo "Accordo di commercio e cooperazione" per disciplinare le relazioni reciproche dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ratificato da entrambe le parti in vista della sua applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021.

Limitandoci al settore dei servizi finanziari, la Brexit avrà rilevanti implicazioni sulla prestazione di tali servizi ai clienti europei da parte degli intermediari britannici. Questi ultimi non potranno più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e potranno prestare servizi di investimento solo se avranno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al vigente regime domestico per le imprese di paesi terzi.

Nel corso del 2020, le autorità italiane ed europee hanno intensificato gli sforzi per limitare i possibili disagi per i clienti. La Consob ha più volte richiamato l'attenzione degli intermediari britannici ad un'ordinata gestione delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit e, addirittura, si è rivolta anche ai clienti di tali intermediari, invitandoli, tra l'altro, a verificare di avere ricevuto un'informazione adeguata.

Per assicurare un'ordinata gestione di questo processo, l'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n° 183 (il c.d. "Milleproroghe") ha infine previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito.

In particolare, l'art. 22 prevede per le banche con sede nel Regno Unito operanti in Italia e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti in Italia tramite succursale – se hanno presentato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge Milleproroghe, istanza per l'autorizzazione come intermediari di paese terzo ma non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione stessa - la possibilità di continuare a prestare l'attività o il servizio già esercitato prima del termine del periodo di transizione stesso, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione. Il decreto specifica, inoltre, che non è permessa alle banche che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi, la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio come definita dall'art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e dei clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF.

Nel periodo di operatività limitata fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione, le banche e gli istituti di moneta elettronica con succursale sono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi ed alla vigilanza delle competenti autorità italiane, che esercitano i poteri previsti nei confronti degli intermediari di paesi terzi. Inoltre, durante il medesimo periodo, le banche e gli istituti di moneta elettronica britannici operanti con succursale mantengono l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro Bancario Finanziario) e le banche britanniche con succursale aderiscono di diritto ai Sistemi di garanzia dei depositi italiani (DGS) secondo i rispettivi Statuti, a meno che aderiscano o siano sottoposte a un sistema estero di risoluzione alternativa delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.

Le banche e gli istituti di moneta elettronica britannici operanti in Italia con succursale devono assicurare ai clienti un'adeguata informazione riguardo agli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in essere (art. 22, comma 5).

Il decreto, infine, prevede alcune disposizioni specifiche sui rapporti contrattuali per il caso di diniego di autorizzazione e per gli intermediari che devono cessare l'attività. Questi ultimi comprendono gli intermediari non autorizzabili ad operare come soggetti di paesi terzi (ovvero i gestori di fondi, gli istituti di moneta elettronica operanti in libera prestazione di servizi o con punti di contatto o reti di agenti, e gli istituti di pagamento) e quelli che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro la data di entrata in vigore del decreto . In particolare, l'art. 22, comma 5, del decreto sancisce che gli intermediari britannici che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o in caso di diniego, anche parziale, dell'autorizzazione devono restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi. Infine, con riguardo ai finanziamenti, la cessazione dell'attività non comporta alcuna modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.

Enea Franza

Dirigente CONSOB

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