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Marina Peretto

L'ANGOLO DEL LEGALE

A cura dell'Avv. Marina Peretto

Quando il figlio di genitori separati sta in vacanza con il genitore non collocatario, questi deve comunque versare l’intero assegno di mantenimento all’altro genitore?

Gentile Avvocato

Sono separato da diversi anni da mia moglie dalla quale ho avuto 2 figli che vivono con la madre nella casa coniugale assegnata a lei. Con me trascorrono tutti i fine settimana e metà delle festività natalizie e pasquali. Io verso regolarmente l’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice in loro favore.

Durante l’estate, però, i ragazzi trascorrono con me gran parte delle vacanze, fino ad arrivare ad un intero mese. Durante quel mese la madre pretende ugualmente l’intero assegno di mantenimento.

E’ giusto che mia moglie debba percepire l’intero assegno anche durante quel periodo in cui i figli stanno presso di me? Non posso sospenderlo o quantomeno ridurlo durante quel mese?

Luigi

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Sig. Luigi,

la legge stabilisce che i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati, prescindendo dai rapporti intercorrenti tra la coppia.

L’assegno di mantenimento, o meglio di contributo al mantenimento, stabilito dal Giudice (in caso di separazione giudiziale) o concordato tra le parti (in caso di separazione consensuale) viene versato al genitore collocatario (in questo caso sua moglie).

Devo, al riguardo, risponderle che sua moglie ha diritto alla percezione dell’intero assegno anche durante il periodo in cui i figli si trovano presso di lei, anziché presso la madre.

Secondo la giurisprudenza, infatti, (Cass. 16351/2018; Cass. 12308/2007; Cass. 99/2001), il mantenimento dei figli minori, versato mensilmente, non costituisce mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata di un assegno annuale, determinato tenendo conto delle esigenze della prole e, quindi, anche se i figli si trovano presso il genitore non collocatario, questi non può esimersi dal corrispondere l’assegno.

Come può tutelarsi un condomino che viene ‘perseguitato’ da altro condomino ?

Gentile Avvocato

Abito in un condominio al piano terra e sopra di me vive una persona che mi crea diversi problemi e mi tormenta. Sbatte di tutto dal balcone : la tovaglia piena di briciole ed avanzi di cibo, i tappeti, il panno della polvere e spesso aspetta che io esca in giardino per farlo; fa cadere cicche di sigaretta, gocciolare le lenzuola… Rimane sistematicamente con il motore acceso dell’ auto sotto la mia finestra per diverso tempo prima di partire. Ho trovato anche diversi sfregi sulla mia automobile.

Cosa posso fare per tutelarmi?

Marco

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Sig. Marco,

le consiglio in primo luogo di redigere un reclamo scritto all’amministratore allegando, se possibile, prove fotografiche di quanto accade o dichiarazioni testimoniali. In questo modo l’Amministratore potrà richiamare il condomino incivile in maniera formale (con lettera raccomandata) invitandolo a tenere un comportamento corretto ed idoneo ai fini di una pacifica convivenza condominiale, irrogando, laddove previsto dal regolamento condominiale, una sanzione pecuniaria. In ogni caso potrà chiedere un risarcimento del danno in sede Civile.

Nel caso in cui l'Amministratore non intervenga, altro rimedio (certamente di natura più grave) potrebbe essere quello di presentare una querela nei confronti del Suo condomino, potendosi configurare senz’altro il reato di cui all'art. 610 c.p. (c.d. violenza privata). Peraltro, se a causa dei ripetuti comportamenti riprovevoli (c.d. atti persecutori) del Suo condomino si dovesse generare in Lei (o in un soggetto che vive insieme a Lei) un vero e proprio stato di ansia o di paura al punto di modificare le proprie abitudini di vita, si potrebbe anche configurare il c.d. reato di stalking condominiale (art.612 bis c.p) (Cass. sentenza 12477/2017) : sarà la valutazione del Giudice a definire come atti persecutori quelli posti in essere dal Suo vicino.

In tale caso potrà anche costituirsi parte civile e richiedere risarcimento di tutti i danni subiti derivati da atti e comportamenti del condomino incivile.

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