A cura dell'Avv. Marina Peretto
Cosa succede quando si conclude un contratto in condizioni particolari come “lo stato di pericolo” o “lo stato di bisogno”?
Può essere annullato o meglio rescisso?
Ho deciso di affrontare questa tematica dal momento che mi sono pervenute diverse segnalazioni da parte di persone che hanno sottoscritto dei contratti costretti da situazioni di necessità.
Senza entrare nel dettaglio di ognuna di esse vorrei fare una panoramica che le comprenda un po' tutte, cercando di essere esaustiva ed allo stesso tempo lineare, contando sempre sulla benignità e pazienza di chi mi legge.
E’ bene, innanzitutto, sapere che la legge tutela queste situazioni attraverso l’istituto della c.d. rescissione del contratto.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il diritto dei contratti è fondato sull’idea che il corrispettivo economicamente giustificato sia quello liberamente determinato dalle parti., salvo alcuni settori in cui, per ragioni economiche o sociali è imposta la disciplina dei prezzi. Perciò è generalmente escluso ogni intervento giudiziario volto a modificare i termini contrattuali così come decisi liberamente dalle parti.
Tuttavia il diritto prevede un rimedio nelle ipotesi in cui l’iniquità delle condizioni contrattuali dipenda dall’approfittamento dello stato di pericolo o dello stato di bisogno di una delle parti: in questo caso, infatti il contratto può venire rescisso.
La rescissione è diretta ad ottenere un riequilibrio delle condizioni contrattuali che è stato alterato dallo stato di necessità di uno dei due.
L’art 1447 cc prevede infatti che “Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata”
E’ il caso ad es. di una persona che, trovandosi in pericolo, sia costretta a promettere un compenso spropositato per ottenere soccorso ed accetta e sottoscrive condizioni contrattuali inique.
Il pericolo deve essere attuale (ossia esistente al momento della stipulazione), effettivo e deve riguardare una persona, non potendo riferirsi ad una cosa. Inoltre la parte in pericolo deve trovarsi di fronte alla alternativa di subire il danno o di stipulare il contratto a condizioni svantaggiose per lei e la controparte deve essere al corrente di tale situazione.
E’, inoltre, importante sapere che anche il pericolo nel quale si sia incorsi volontariamente o per impudenza può essere preso in considerazione.
In ogni caso la parte che ha subito la condizione svantaggiosa può rivolgersi al Giudice per chiedere la rescissione del contratto ed il Giudice, nel pronunciarla, può stabilire un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
L’altra ipotesi in cui si può chiedere la rescissione è lo stato di bisogno, previsto invece dall’art 1448 cc il quale contempla però la simultanea ricorrenza di tre circostanze:
· lo stato di bisogno di una parte, che non significa necessariamente stato di povertà, ma può consistere in una situazione contingente di necessità economica (Cass. Civ n 3/1971) o anche in una momentanea mancanza di danaro liquido (Cass Civ n 2596 /64);
· l’approfittamento della controparte per trarne vantaggio: ciò non significa che debba aver preso l’iniziativa o spiegato una particolare attività: è sufficiente he la parte si sia semplicemente resa conto che le condizioni contrattuali sono inique e che la controparte le ha accettate perché costretta dallo stato di bisogno in cui si trovava (Cass Civ 1227/1979);
· una forte sproporzione tra le prestazioni, tale che l’eccedenza superi la metà del valore della controprestazione. Lo stato di bisogno deve perdurare sino alla proposizione della domanda di rescissione.
Occorre, in altre parole, che la parte lesa abbia dato o promesso una prestazione che valga più del doppio di quella ottenuta come corrispettivo.
Secondo Cass. Civ., 24/02/79, n. 1227, è irrilevante il fatto che il contraente leso sia consapevole della negatività dell’affare concluso, o che l’offerta provenga dal contraente leso senza che l’altra parte abbia svolto alcuna attività intesa a sollecitarne la stipula, essendo sufficiente che egli abbia profittato della situazione, a lui nota, della limitata libertà contrattuale dell’altra parte, consentendo alla stipulazione di un contratto a prestazioni inique (misura eccedente la metà del valore) con suo consapevole vantaggio.
Il contraente in stato di bisogno può essere anche una persona giuridica.
La parte danneggiata dalla stipulazione del contratto nelle condizioni sopra descritte può adire il Tribunale nel termine di un anno al fine di ottenere la rescissione dello stesso.
E bene, inoltre, sapere che il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo ad equità.
A questo scopo è necessario che egli paghi un supplemento, o restituisca una parte della prestazione ricevuta, in misura tale da realizzare l’equivalenza tra le due prestazioni corrispettive.
Cosi, per fare un esempio che renda l’idea, avendo acquistato per € 300 una cosa che vale € 800 dovrà offrire un supplemento di € 500 al fine di riportare il contratto ad eque condizioni economiche.
L’istituto della rescissione non è previsto per i contratti aleatori, in cui l’esistenza della prestazione è collegata ad un rischio.
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