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L'angolo del legale

A cura dell'avv. Marina Peretto


Sono validi i contratti fatti firmare per strada da alcune società con cui ci si obbliga a comprare dei libri senza averli fatti visionare preventivamente?

Egr. Avvocato Peretto,

mio figlio è stato fermato a Roma da alcuni rappresentanti della Soc **** che gli hanno proposto di acquistare un libro ad un prezzo molto conveniente di € 10,50 al fine di ottenere in futuro l’acquisto, a titolo gratuito di un libro ogni tre mesi, a fronte di un corrispondente acquisto di altro libro scontato del 20% rispetto al prezzo di listino.

Il tutto sarebbe dovuto avvenire attraverso l’invio, da parte della Soc ***, di un depliànt con l’illustrazione dei vari libri in offerta tra i quali mio figlio avrebbe dovuto scegliere a suo piacimento quello da acquistare!

Così Alberto procedeva all’acquisto del libro su citato, sottoscrivendo, in tutta fretta, il contratto di adesione al Club *** rimanendo d’accordo con il promoter che avrebbe aspettato l’invio del predetto depliàn.

Ma le cose sono andate diversamente.

La Soc. ***non ha mai spedito il depliant, inviando, invece, - a suo completo arbitrio e piacimento e senza preavviso - 3 libri non richiesti e tantomeno graditi, con allegati i rispettivi bollettini per il pagamento.

Inoltre anche nel contratto firmato era previsto l’invio del depliant per scegliere i libri.

A mio figlio i libri inviati non piacciono e quindi non abbiamo pagato.

Vorrei sapere se il comportamento della società è legittimo e se sono obbligata a pagare, dal momento che ci stanno assillando continuamente con diffide di pagamento.

Emilia

Gentile sig.ra Emilia,

in via generale posso dirle che ai sensi dell’art .52 del Codice del Consumo (e fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59), il consumatore dispone di un periodo di QUATTORDICI GIORNI per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali (in questo caso per strada), senza dover fornire alcuna motivazione.

Ma in questo caso la modalità con cui è stato proposto il contratto integra, altresì, gli estremi della malafede e mancata trasparenza nelle trattative.

Dal dovere di correttezza nelle trattative discende, nel nostro ordinamento, quello di trasparenza: le parti devono scambiarsi un numero e una qualità di informazioni tali da consentir loro di pervenire a un accordo consapevolmente, quindi fornire informazioni false o reticenti può essere fonte di responsabilità.

Gli obblighi informativi assumono un ruolo fondamentale nel Codice del Consumo. Questo è visibile fin dalle prime disposizioni: l’art. 2, nel disciplinare i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, elenca il diritto “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” e “alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali”.

L’art. 5, invece, definisce il contenuto degli obblighi informativi e specifica che essi debbano essere adeguate, chiare e comprensibili, “tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.

Tutto ciò è assolutamente mancato nelle trattative di cui sopra e pertanto il comportamento della società è stato assolutamente illegittimo fin dall’inizio. Inoltre se lei asserisce che anche il contratto prevedeva l’invio del depliant per poter scegliere i libri è ovvio che la Società è stata inadempiente.

La circostanza, inoltre, può integrare gli estremi di una truffa ex art 640 del codice penale dal momento che, avendola ingannata, vogliono ora convincerla a pagare dei libri non scelti, né richiesti. Il predetto articolo, infatti, dispone che: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila”.

Le conviene, pertanto, mandare un reclamo alla società spiegando quanto è successo e dichiarando che le loro diffide sono illegittime perché basate su un contratto truffaldino. Può anche anticipargli che, in caso di ulteriore insistenza, si rivolgerà alla procura della Repubblica per sporgere denuncia/querela

Quando si guida va tenuta la parte estrema della destra in presenza di brecciolino?

Gentile Avvocato Peretto,

le scrivo per raccontare quanto mi è successo.

Circa tre mesi fa mi trovavo a bordo della mia moto quando sono stato sorpassato da un’automobile che, venendo a tutta velocità ed a causa della manovra incauta, mi sfiorava facendomi cadere a terra.

In seguito all’incidente ho riportato la frattura della gamba e del braccio. Ho chiesto, pertanto, il risarcimento dei danni all’assicurazione dell’automobilista, ma questa, tramite il suo avvocato, mi ha risposto di voler risarcire solo parte dei danni, in quanto ravvisa nel mio comportamento una responsabilità al 50% nell’incidente per non aver facilitato il sorpasso e non essermi tenuto sull’estremo margine destro della strada.

Ho cercato di spiegare che io non ho potuto spostarmi completamente a destra della strada per la presenza a terra di brecciolino che avrebbe senz’altro provocato la mia caduta.

Ma l’assicurazione insiste nella sua tesi. Secondo lei ha ragione? Io dovevo rischiare la mia vita spostandomi completamente a destra?

La ringrazio

Mauro

Egr. Sig Mauro,

l’art 143 del Codice della Strada statuisce che: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera” Chiunque viola la disposizione di legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.

Ciò significa che non è sufficiente che il veicolo marci all’interno della propria mezzeria e quindi nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa.

Tuttavia una sentenza recente della Cassazione (25 luglio 2022 n. 23057) nel decidere un caso molto simile al suo ha stabilito che tale obbligo viene meno qualora risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse violazione dell'art. 143 cod. strada la condotta di un motociclista che, pur circolando nella parte destra della carreggiata, non marciava in prossimità del margine destro, non percorribile in sicurezza per la presenza di brecciolino sul fondo stradale).

Pertanto se nel corso della causa verrà accertato, tramite ctu, che effettivamente vi era del brecciolino sulla parte destra della carreggiata da lei percorsa, il Giudice dovrà necessariamente tener conto di tale massima della Cassazione nel decidere la causa e con ogni probabilità le darà ragione.


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