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L'angolo del legale

A cura dell'Avv. Marina Peretto



E' possibile, per le coppie di fatto, ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati senza andare in Tribunale, così come avviene per le coppie sposate?

Gentile Avvocato Peretto,

convivo con il mio compagno da otto anni in un appartamento di proprietà della mia famiglia.

Abbiamo avuto anche una figlia che ora ha cinque anni. La nostra convivenza è arrivata oramai al traguardo e stiamo pensando di lasciarci.

Io vorrei riuscire a trovare un accordo, soprattutto per quanto riguarda nostra figlia , senza andare davanti ad un Giudice. So che per i coniugi c’è la possibilità di fare una sorta di scrittura privata, con l’ assistenza dei soli avvocati, che ha validità legale. Volevo sapere se anche per le coppie non sposate c’è la possibilità di farlo.

In tale caso come si svolge?

Cosa dovrei fare?

La ringrazio per la risposta.

Roberta

Gentile sig.ra Roberta,

si è vero. Anche per le coppie di fatto ora c’è la possibilità di trovare un accordo che abbia validità legale ricorrendo alla c.d. “negoziazione assistita”: lo prevede la legge 206 del 26 Novembre 2021 , che , con la riforma del codice di procedura civile, ha esteso la possibilità di avvalersi di tale procedura oltre che ai coniugi, anche ai conviventi. Lo strumento serve a trovare, con l’assistenza di un legale per parte, un accordo relativamente all’affidamento dei figli, della misura del mantenimento e delle modalità di visita della prole , senza ricorrere al Giudice.

La procedura è abbastanza semplice: dovrete , ciascuno di voi, rivolgervi ad un proprio legale , e sottoscrivere la convenzione. I rispettivi avvocati prospetteranno delle ipotesi di accordo. Una volta raggiunto, attraverso uno o più incontri, verrà redatto per iscritto e firmato dalle parti e dai rispettivi legali. Si dovranno, altresì, allegare il certificato di stato di famiglia, quello di nascita della bambina e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Dopodiché il tutto dovrà essere inviato al Pubblico Ministero che dovrà controllare se tale accordo risponde agli interessi della minore. Se lo reputerà tale lo autorizzerà e lo stesso produrrà gli stessi effetti del provvedimento emesso dal giudice: ai fini dell’approvazione dell’accordo sarà opportuno che evidenziate la necessità che la bambina trascorra tempi adeguati con entrambi i genitori, nel rispetto della bigenitorialità. Laddove dovesse ritenerlo, invece, inidoneo lo trasmetterà al Presidente del Tribunale il quale fisserà, entro 30 giorni, un’udienza di comparizione delle parti in cui potrete esporre le vostre argomentazioni.

Nel caso di coppie di fatto gli avvocati non saranno tenuti a trasmettere l’accordo al Comune, come invece avviene per le coppie sposate, in quanto non risultano nei registri dello stato civile, a meno che non abbiano registrato la convivenza all’ufficio anagrafe , possibilità prevista dalla Legge Cirinnà, la n 76 del 2016, al fine di poter ufficializzare la convivenza nella residenza dichiarata.

Quando e come si può denunciare il reato di maltrattamento di animali? Quando si configura tale reato?

Gentile Avv. Peretto,

abito in un condominio in cui vi è una famiglia che detiene due cani di grossa taglia in pessime condizioni.

Questi vengono tenuti fuori un piccolissimo balcone tutto il giorno, sia che vi sia il sole, sia che piova e non vi è tenda o alcun tipo di protezione che possa ripararli.

Sono anche mal nutriti, poiché sono magrissimi e macilenti ed emanano anche cattivo odore in quanto spesso vengono lasciati in mezzo ai loro escrementi .L’altro giorno, addirittura, ho visto uno dei componenti della famiglia prendere i cani ed immetterli nel bagagliaio dell’autovettura per essere trasportati.

Vorrei sapere se posso fare qualcosa per porre fine a questi comportamenti e come devo agire.

Può darmi un consiglio?

Grazie,

Claudia

Gentile Sig.ra Claudia,

la persona che viene a conoscenza di un maltrattamento di animali può segnalare o denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine. Le Autorità competenti hanno l’obbligo di accertare eventuali responsabilità e di intervenire, anche con tempestività, al fine di interrompere il reato.

La denuncia può essere effettuata alle Forze di Polizia o alla Procura della Repubblica, anche senza il Patrocinio di un avvocato.

Il reato è previsto dall’art. 544-ter, codice penale , il quale dispone che “Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione (da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro).

Per quanto riguarda la configurazione della “lesione “ la giurisprudenza è concorde nel dichiarare che non è necessaria l’insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente, essendo sufficiente , ai fini delle configurabilità del delitto , la diminuzione dell’originaria integrità dell’animale , diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

Relativamente, inoltre, al trasporto nel bagagliaio degli animali, tale comportamento può configurare gli estremi dell’art. 527 c.p. che dispone che “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. (Cass. Pen sez.V 19/1/2018 n. 15471; Cass pen 21744/2005).

Nel caso invece di rischio per la salute degli animali (come per animali maleodoranti o i cui escrementi non vengono raccolti dal proprietario) è possibile richiedere l’intervento dell’Autorità Sanitaria (Azienda per la Tutela della Salute) che, svolgendo funzioni di pubblico ufficiale, è tenuta a fare un sopralluogo e, successivamente, a segnalare eventuali ipotesi di reato alle autorità affinché procedano penalmente nei confronti del colpevole.



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