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L'angolo del legale

A cura dell'Avv. Marina Peretto


Quando e in che termini si può impugnare un testamento scritto di pugno? (c.d. testamento olografo?)

Gentile Avv. Peretto,

da alcuni mesi è deceduto mio padre il quale ha lasciato un testamento scritto di suo pugno.

Questo testamento mi sembra iniquo in quanto il mio genitore ha lasciato a mio fratello beni di maggior valore e dei lasciti a mia cognata senza apparente motivo.

Dal momento che negli ultimi mesi queste persone sono state spesso in compagnia di mio padre, rimasto vedovo, mentre io sono stato, per lavoro, più volte all’estero, ho l’impressione che abbiano condizionato ed influenzato la volontà di mio padre, oramai indebolito dalla malattia e dalla vecchiaia.

Vorrei impugnare il testamento. Ho la possibilità di farlo, secondo lei e in quali termini?

Grazie per la risposta

Franco

Egr Sig Franco,

il testamento ‘olografo’ che è quello scritto di pugno da una persona, come appunto in questo caso, può essere impugnato dagli eredi legittimari per la lesione delle quote loro spettanti le quali non possono essere intaccate neanche dalla volontà del testatore. Gli eredi legittimari sono il coniuge, i figli (compresi quelli adottivi) e i loro discendenti o ascendenti diretti (genitori, nonni, nipoti).

Può essere, altresì, impugnato per nullità o annullabilità.

Sono cause di nullità del testamento i difetti di forma, che rendono incerta o escludono l’autenticità delle disposizioni testamentarie: ad esempio, la mancanza della firma o della scrittura di proprio pugno del testamento olografo (che non può essere redatto, nemmeno in parte, a macchina o con il computer).

Inoltre sono nulli:

· i testamenti congiuntivi o reciproci (due persone non possono fare testamento insieme, con disposizioni dell’una a favore dell’altra e viceversa) art (589 cc);

· i testamenti fatti a favore di una persona incerta e che non può essere individuata (art 628 cc);

· i testamenti contenenti disposizioni che fanno «dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di

eredità», ad esempio chi decide di lasciare i beni ad una persona che sarà scelta da un altro parente (art 631 cc).

Gli altri difetti di forma, ad esempio la mancanza della data, rendono il testamento annullabile.

Tra i casi di annullabilità del testamento riscontriamo:

· l’incapacità di testare, che riguarda i minori, gli interdetti per incapacità di mente e gli incapaci di intendere e di volere (per qualsiasi ragione, anche temporanea) nel momento in cui hanno fatto testamento (art 591 cc) . La prova dell’incapacità può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni;

· i vizi della volontà del testatore, ossia quando la disposizione testamentaria è viziata da errore, violenza e dolo (art 624 cc),

Le specifico che la violenza può essere psicologica o morale (quella fisica rende il testamento nullo) e che per dolo si intende inganno o anche costrizione.

Laddove volesse impugnare il testamento per le motivazioni che mi ha rappresentato dovrà farlo attraverso una causa in Tribunale spiegando esattamente i motivi della stessa e citando in giudizio tutti gli altri eredi. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore (in genere la scoperta del vizio avviene al momento della pubblicazione del testamento, ma potrebbe essere anche posteriore); l’azione di nullità, invece, è imprescrittibile, e quindi può essere fatta valere senza limiti di tempo.

Nel caso di annullamento del testamento per circonvenzione di incapace, che è un reato, occorre una denuncia-querela e una sentenza penale.

Nel caso, invece, volesse fare causa per la lesione della quota legittima il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questa può essere fatta dal coniuge, dai figli (compresi quelli adottivi) e i loro discendenti o ascendenti diretti (genitori, nonni, nipoti).

Dopo quanto tempo si prescrive un debito?

Gentile Avvocato Peretto,

alcuni giorni fa mi ha telefonato una mia cugina, con la quale ho avuto in precedenza un bruttissimo diverbio, dicendomi che devo restituirle un prestito che mi ha fatto circa sei anni fa.

E’ possibile che dopo così tanto tempo lei possa rivendicare questo credito?

Sono obbligata a restituirgli i soldi dopo tanti anni?

Ho sentito parlare della prescrizione ma non so quanti sono gli anni previsti per questo tipo di debito.

Può gentilmente delucidarmi sui termini della prescrizione?

Grazie

Ornella

Gentile sig.ra Ornella,

ci sono dei diritti che si estinguono per prescrizione quando il titolare del diritto non lo ha rivendicato entro un certo tempo, stabilito dalla legge.

Sono previsti, però, tempi di prescrizione diversi.

La prescrizione di un recupero crediti tra privati entra in vigore dopo dieci anni.

Ciò significa che trascorso questo periodo di tempo, il creditore non può più pretenderne la restituzione. Quindi i debiti non contestati da dieci anni possono non essere più pagati legalmente.

Ci sono però cioè casi in cui i termini di prescrizione sono più brevi.

· I contributi INPS e INAIL (successivi però al gennaio 2016) si prescrivono in cinque anni.

· I debiti per il bollo auto in tre anni (dall’ultima richiesta di pagamento).

· Bollette luce, gas, acqua, due anni.

· Imu, Tari e Tarsu, cinque anni.

In generale, poi, si prescrivono sempre in dieci anni i crediti sorti da un contratto o da una obbligazione unilaterale. In cinque anni invece i diritti al risarcimento del danno derivanti da fatti illeciti e le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto lavorativo. Anche i debiti con scadenza uguale o inferiore a un anno non vanno più pagati dopo cinque anni.

Lo stesso periodo di tempo (cinque anni) riguarda la durata dei debiti sulle annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale nominale dei titoli di Stato e le annualità delle pensioni alimentari. Riguardo alle spese di ristrutturazione, le spese condominiali, le dichiarazioni dei redditi, i canoni per i beni locati, le rate dei mutui si parla sempre di debiti della durata di cinque anni. Infine ci sono i crediti che si prescrivono in tre anni, che sono quelli relativi alle parcelle dei professionisti e al diritto dei notai.



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