A cura dell'Avv. Marina Peretto

Tutti i danni sono risarcibili? Cosa è il danno bagatellare?
Gentile Avv Peretto,
una settimana fa ho litigato con il mio vicino di casa perché suo figlio, diciottenne, ha organizzato una festa con gli amici durante la quale sono stati fatti diversi schiamazzi, urla e musica fino a tarda sera, tanto da provocarmi un forte mal di testa ed un grosso malumore.
Devo dire che è la prima volta che i vicini di casa si comportano in questo modo e generalmente non creano problemi, però mi ha dato fastidio l’indifferenza ed il menefreghismo da loro dimostrato a fronte delle mie rimostranze e lamentele.
Mi chiedevo, cosi, se posso pretendere un risarcimento del danno per quanto è successo quella notte durante la festa e per le conseguenze avute sulla mia persona.
Grazie per l’attenzione.
Ettore
Egr. Sig. Ettore,
L’art 2043 del codice civile sancisce che «qualunque fatto doloso (ossia commesso in malafede) o colposo (ossia prodotto da semplice imprudenza, negligenza o imperizia, seppur involontariamente) che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Tuttavia, non tutti i danni possono essere risarciti.
Ebbene la Cassazione ha più volte ribadito che non sono risarcibili i c.d
danni “bagatellari”. I danni bagatellari sono quei danni di lieve entità che non giustificano l’apertura di un contenzioso giudiziario perché la loro riparazione comporterebbe un costo ed una perdita di tempo maggiore rispetto al valore del bene danneggiato. Solitamente si tratta di danni di scarsa entità, disagi ordinari che fanno parte della vita quotidiana.
La Cassazione a sezioni unite, con alcune sentenze del 2008 (dalla 26972 alla 26975) ha affermato che non sono risarcibili i danni futili o irrisori, oppure causati da condotte prive del requisito della gravità o dell’occasionalità. La Suprema Corte ha ribadito che la risarcibilità di un pregiudizio non patrimoniale presuppone che la lesione sia grave (cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile, vale a dire non consista in semplici disagi o fastidi.
A fronte di quanto rappresentato credo di poter dire abbastanza agevolmente che il disagio da lei sopportato
nell’arco di una sola notte possa rientrare nell’ambito di un danno bagatellare e pertanto non tutelato dalla legge né tantomeno risarcibile.
Entro quanto tempo deve essere notificata una multa al trasgressore per essere valida?
Da quando decorrono i termini?
Gentile Avv. Peretto,
a Dicembre 2022 ho commesso una violazione del Codice della strada, attraversando un incrocio con il semaforo rosso, quasi senza accorgermene.
La multa però mi è stata notificata di fatto solo ad Aprile.
Mi ha chiamato il Comune in cui risiedo per dirmi che doveva appunto notificarmi una multa perché la notifica fatta attraverso la Posta non era andata a buon fine, in quanto era tornata al mittente (ossia alla Polizia Municipale) con la scritta “destinatario irreperibile “. Io non so perchè la multa sia tornata indietro dal momento che io risiedo ed abito effettivamente all’indirizzo dove è stata spedita la raccomandata con la multa; quindi penso che questa notifica non sia valida e che la seconda sia fuori termine dal momento che è avvenuta ben 4 mesi dopo aver commesso l’infrazione e mi sembra che i termini per la notifica della multa siano 90 giorni.
E’ giusto?
La ringrazio per la risposta.
Antonello
Egr. Sig. Antonello,
lei ha ragione solo in parte.
L’art 201 del Codice della Strada ((D. lgs. n. 285/1992), afferma che qualora la violazione al Codice della Strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, debba, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
Ma vediamo nel caso concreto come sono andate le cose.
Posso dichiarare con certezza che la prima notifica è senz’altro nulla, dal momento che lei è risultato “irreperibile” e la raccomandata è tornata indietro ; posso affermare con la stessa certezza che la notifica valida è solo la seconda con la consegna a mani proprie della raccomandata da parte del messo comunale : è’ da questa data, pertanto, che decorrono per lei i termini utili al fine del pagamento della multa, ossia i 5 gg per il pagamento in misura ridotta e i 60 gg per il pagamento senza maggiorazioni .
Ma la giurisprudenza distingue un tempo diverso per il perfezionamento della notifica nei confronti dell’organo accertatore, in quanto prevede che i 90 gg decorrano dalla consegna del verbale all’ufficio postale.
In altre parole, se la raccomandata con il verbale viene recapitata al trasgressore oltre i 90 giorni, non è detto che non sia più valida: è necessario verificare quando il verbale di accertamento è stato consegnato all’ufficio postale (questo dato viene riportato all’interno del verbale stesso) e non quando sia stato effettivamente consegnato al destinatario, rimanendo questo dato irrilevante in quanto “la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 20/03/2012).
Ciò significa che al fine del calcolo dei 90 gg quello che rileva è la data di consegna della multa all’ufficio postale da parte dell’organo accertatore (Polizia); se successivamente si verificano dei problemi dovuti alla difficoltà di reperibilità del destinatario o ad altre circostanze dipendenti dall’ ufficio postale o da terzi questo non incide sulla validità della notifica della contravvenzione.
Quello che conta è che l’organo accertatore si sia attivato in tempo, come sembra proprio sia avvenuto nel suo caso.

Comments