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La Tassonomia e gli "EU Green Bonds"

Il pacchetto di misure approvato a luglio dalla Commissione Europea integra il piano 2018.

Nuove strategie per orientare i flussi di capitale verso una economia più sostenibile.

La sede dalla Banca Centrale Europea

Risale al marzo 2018 il primo Piano d’azione adottato dalla Commissione in tema di finanza sostenibile (in breve Piano) che, comprendeva dieci azioni chiave dirette a conseguire tre obiettivi: riorientare i flussi di capitale verso un’economia più sostenibile, integrare la sostenibilità nella gestione del rischio e promuovere la trasparenza e le iniziative a lungo termine.

Nel maggio successivo, la Commissione ha pubblicato un pacchetto di tre proposte di regolamenti che sono considerati i building blocks del Piano 2018: il regolamento sulla tassonomia, il regolamento sull’informativa relativa agli investimenti sostenibili e sui rischi per la sostenibilità (Regolamento SFDR) e il regolamento su una nuova categoria di indici di riferimento che comprende basse emissioni di carbonio e impatto positivo del carbonio. Conseguentemente, le proposte di regolamento sull’informativa e sui benchmark sono state adottate nel novembre 2019, mentre la proposta di regolamento sulla tassonomia è stata adottata e pubblicata nel giugno 2020. Un ulteriore pilastro del piano 2018 è rappresentato dalla proposta di direttiva su Corporate Sustainability Reporting pubblicata dalla Commissione il 21 aprile 2021.

A tali iniziative, la Commissione europea, in data 6 luglio u.s., ha apportato un nuovo pacchetto di misure sempre sul tema della finanza sostenibile ad integrazione e parziale modifica del Piano, che comprende: una nuova strategia per consolidare il framework della finanza sostenibile, al fine di mobilitare il sistema finanziario dell’UE per assicurare i capitali necessari per la transizione verso un’economia sostenibile ed una nuova normativa europea per le obbligazioni green. Inoltre, è stato adottato un atto delegato della Commissione che integra l’articolo 8 del Regolamento sulla tassonomia e che specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le grandi società, finanziarie e non, devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d’investimento o prestito allineate alla tassonomia dell’UE.

La nuova strategia per la finanza sostenibile, ha l’intendimento di integrare l’agenda europea sulla sostenibilità completando il quadro di riferimento per la complessa trasformazione qualitativa della struttura dell’economia europea, grazie alla possibilità di mobilizzare il risparmio finanziario del settore privato verso l’economia. L’idea chiave è, infatti, che il sistema finanziario possa essere una leva nell’ottica di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e favorire la ripresa dell'UE colpita dalla pandemia di COVID-19, reindirizzando i flussi di capitale privato verso investimenti green e incorporando una cultura di governo societario sostenibile nel settore privato.

Il rinnovato impegno, dunque, in parte integra quando già deciso con il precedente Piano di azione, ma si caratterizza per una maggior incisività. Essa individua sei aree d’intervento prioritarie: facilitare il finanziamento della transizione dell’economia verso la sostenibilità; migliorare l’inclusività delle piccole e medie imprese (PMI) e degli investitori; rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi climatici e agli ulteriori rischi che incombono sulla sostenibilità; aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità; garantire l’integrità del sistema finanziario dell’UE e monitorarne la transizione ordinata verso la sostenibilità; promuovere lo sviluppare di iniziative e standard a livello internazionale.

La Tassonomia: Finanziare la transizione verso la sostenibilità

Per realizzare la neutralità climatica entro il 2050, la tassonomia UE rappresenta uno strumento chiave per aiutare gli investitori e le aziende a pianificare la transizione, riorientando gli assetti di produzione ed i comportamenti di consumo verso un utilizzo razionale e responsabile delle risorse naturali e dei beni manufatti.

Con la tassonomia, in effetti, si individuano le attività che continueranno a sopravvivere nel contesto di un'economia a zero emissioni nette nel 2050, identificando dei settori target il cui contributo risulta cruciale per innescare processi di climate change mitigation e adaptation.

La tassonomia, in effetti, intende fare chiarezza sulla classificazione delle attività economiche che possono essere definite, appunto, “sostenibili” per l’ambiente. «Una guida pratica – scrive la Commissione – per politici, imprese e investitori su come investire in attività economiche che contribuiscano ad avere un’economia che non impatti sull’ambiente».

In definitiva si cerca di rispondere alle domande del tipo: un impianto fotovoltaico è ambientalmente “sostenibile”? Lo è un’azienda agricola? E un cementificio? E, quali parametri devono rispettare le diverse attività economiche per essere considerate “a basso impatto ambientale”?

Dunque, in primo luogo, il piano adottato prevede di considerare di espandere la tassonomia alle attività economiche di transizione, al fine di mobilitare capitali per finanziare attività economiche che, pur non contribuendo in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi ambientali, sono comunque su un sentiero credibile verso la sostenibilità. Parallelamente si prevede di pubblicare entro il 2021, sulla base dell’advice della Piattaforma sulla finanza sostenibile, un report sulla futura estensione della tassonomia alle attività che sono significativamente dannose per la sostenibilità ambientale e a quelle che non hanno un impatto significativo.

Quest’ultime si dividono in attività per cui non sono disponibili soluzioni tecniche per la transizione e che, pertanto, possono solo essere dismesse e attività che hanno un impatto significativo negativo ma le prospettive future sono tali che possono sia essere dismesse che intraprendere una strategia di transizione verso una migliore performance in termini di sostenibilità.

L’obiettivo è sostenere la transizione in aree attualmente di “danno significativo”.

Le ulteriori attività da includere nella tassonomia sul clima vede compresa anche la produzione di energia nucleare, adottando un nuovo atto delegato a complemento di quello esistente e l’adozione di criteri di screening per i restanti quattro obiettivi ambientali entro la prima metà del 2022, nonché i criteri di screening per le ulteriori attività che contribuiscono agli obiettivi climatici.

La CE intende considerare, altresì, una proposta legislativa per supportare alcune attività che contribuiscono alla riduzione dei gas ad effetto serra, principalmente nel settore dell’energia.

Ulteriori iniziative in quest’area sono volte a favorire la transizione stimolando l’innovazione finanziaria con l’introduzione di nuovi strumenti come le nuove etichette (le c.d. labels) per i bond entro il 2022 quali ad esempio la transizion label o la sustainability-linked bond label, nonché, eventualmente, anche una label per gli ESG benchmar.

Si prevedono inoltre, criteri minimi di sostenibilità per prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (articolo 8 del SFDR) e, infine, modifiche mirate al Regolamento Prospetto in relazione agli strumenti ESG per aumentare la trasparenza e comparabilità delle informazioni sui profili di sostenibilità e ridurre i rischi del c.d. green washing (da introdurre già nel corso del 2022).

Gli European Green Bonds

Nel pacchetto di misure presentate dalla Commissione europea in data 6 luglio 2021 è compresa anche la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli European Green Bonds (“EUGB”). La proposta presentata mira a superare alcune delle criticità che attualmente caratterizzano il mercato dei green bonds, ovvero, l’eccessiva frammentazione del mercato per la presenza di una molteplicità di standard privati, l’assenza di standardizzazione e la difficoltà di comparazione delle emissioni di obbligazioni verdi che fanno riferimento a standard diversi, nonché il rischio di distorsione delle decisioni di investimento degli investitori attenti a profili di sostenibilità. La proposta stabilisce, inoltre, un sistema di registrazione e di supervisione incentrato sull’ESMA dei soggetti che svolgono attività di revisione esterna sugli EUGBs.

La definizione di regole uniformi a livello europeo persegue, dunque, lo scopo di ampliare il mercato dei green bonds e di preservarne l’integrità, anche imponendo il rigoroso rispetto di effettivi requisiti di sostenibilità e proteggendo gli investitori dal rischio di pratiche di greenwashin.

I requisiti in presenza dei quali un emittente può designare la propria offerta obbligazionaria quale European Green Bonds, sono stabiliti nella proposta di regolamento. I fondi raccolti devono essere impiegati esclusivamente per finanziare direttamente immobilizzazioni (materiali o immateriali) o spese in conto capitale o spese operative, che sono connesse ad attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia, ovvero, in alternativa, i proventi dell’emissione possono essere impiegati per attività finanziarie i cui proventi sono a loro volta connessi ad attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia.

I fondi raccolti possono essere impiegati, altresì, anche con riferimento ad attività economiche che rispetteranno i requisiti di eco-sostenibilità previsti dal Regolamento Tassonomia in un arco temporale definito come specificato in un taxonomy-alignment plan, che deve indicare le azioni e le spese che devono essere sostenute affinché un’attività economica possa rispettare i requisiti di sostenibilità previsti dalla tassonomia entro, al massimo, cinque anni dall’emissione obbligazionaria, a meno che un periodo di tempo maggiore (comunque non superiore a dieci anni) sia giustificato dalle specifiche caratteristiche dell’attività economica interessata.

L’allocazione dei proventi in conformità a quanto sopra da parte degli emittenti deve avvenire in base ai criteri di vaglio tecnico individuati negli atti delegati approvati dalla Commissione europea in attuazione del Regolamento Tassonomia e che sono vigenti al momento dell’emissione obbligazionaria. Nel caso in cui tali atti delegati siano modificati successivamente all’emissione dei green bonds, l’emittente sarà tenuto ad allocare i fondi raccolti utilizzando i nuovi criteri di vaglio tecnico entro cinque anni dalla data di applicazione delle modifiche. Tale previsione è finalizzata ad evitare l’incertezza conseguente a modifiche degli screening criteria nel periodo di maturazione dei green bonds.

La proposta di regolamento, peraltro, prevede la pubblicazione da parte dell’emittente di tre distinte tipologie di documenti informativi. Prima dell’emissione, l’emittente deve fornire una scheda informativa sul green bond accompagnata da un giudizio positivo di un revisore esterno ad esito di una pre-issuance review; successivamente, ogni anno e fino alla completa allocazione dei fondi raccolti con l’emissione, gli emittenti sono tenuti a predisporre e pubblicare un report sull’allocazione dei fondi utilizzando. Inoltre, gli emittenti devono incaricare un revisore esterno di effettuare una post-issuance review sul report predisposto successivamente alla completa allocazione dei fondi raccolti, e successivamente alla completa allocazione dei fondi raccolti e almeno una volta durante la vita dei bond, gli emittenti sono tenuti a predisporre un green bond impact report, al fine di descrivere gli impatti ambientali dell’impiego dei fondi raccolti. Gli emittenti provvedano anche alla pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione in un’apposita sezione “EU Green Bonds”, gratuitamente accessibile almeno fino alla data di maturazione del bond e la notificazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione all’autorità nazionale competente, nonché all’ESMA.


* Enea Franza

DIRIGENTE CONSOB



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